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title: Statuto
sub-title: Statuto dell'associazione
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<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 col-md-10 col-md-offset-1">
<h1>STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ASSOBIT</h1>
<div id="indice"/>
<h2>Indice</h2>
<ul>
<li><a href="#1">Articolo 1 - Denominazione e sede</a></li>
<li><a href="#2">Articolo 2 - Oggetto</a></li>
<li><a href="#3">Articolo 3 - Durata</a></li>
<li><a href="#4">Articolo 4 - Fondo comune</a></li>
<li><a href="#5">Articolo 5 - Associati</a></li>
<li><a href="#6">Articolo 6 - Organi del Comitato</a></li>
<li><a href="#7">Articolo 7 - Assemblea degli Associati</a></li>
<li><a href="#8">Articolo 8 - Competenze e composizione del Consiglio Direttivo</a></li>
<li><a href="#9">Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio Direttivo</a></li>
<li><a href="#10">Articolo 10 - Decisioni del Consiglio Direttivo mediante consultazione scritta</a></li>
<li><a href="#11">Articolo 11 - Rinuncia e cessazione dei consiglieri<</a></li>
<li><a href="#12">Articolo 12 - Rappresentanza legale dell’Associazione</a></li>
<li><a href="#13">Articolo 13 - Competenze dell’Organo di Controllo</a></li>
<li><a href="#14">Articolo 14 - Composizione e funzionamento dell’Organo di Controllo</a></li>
<li><a href="#15">Articolo 15 - Decadenza dei membri degli organi dell’Associazione</a></li>
<li><a href="#16">Articolo 16 - Gratuità dell’incarico dei membri degli organi del Comitato</a></li>
<li><a href="#17">Articolo 17 - Obblighi specifici degli Associati</a></li>
<li><a href="#18">Articolo 18 - Sospensione ed Esclusione</a></li>
<li><a href="#19">Articolo 19 - Penali</a></li>
<li><a href="#20">Articolo 20 - Esercizio sociale</a></li>
<li><a href="#21">Articolo 21 - Clausola compromissoria</a></li>
</ul>
<h2 id="1"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 1</h2>
<h2 id="denominazione-e-sede">Denominazione e sede</h2>
<h3>1.1 </h3>
<p>È costituita l’Associazione delle Imprese attive nella BlockChain in Italia, in forma abbreviata anche ASSOB.IT. </p>
<h3 id="1.2">1.2 </h3>
<p>La denominazione dell’Associazione potrà essere variata con delibera dell’Assemblea degli Associati ai sensi del successivo art. 7. </p>
<h3 id="1.3">1.3 </h3>
<p>La sede dell’Associazione è fissata dal Consiglio Direttivo nell’ambito del Comune di Roma. È attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie o rappresentanze
nel territorio dello Stato italiano o di altri paesi dell’Unione Europea.</p>
<h2 id="2">Articolo 2</h2>
<h2 id="Oggetto">Oggetto </h2>
<h3 id="2.1">2.1</h3>
<p> L’Associazione è costituita al fine di promuovere la più ampia diffusione della tecnologia
Blockchain
e di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti i soggetti che svolgano le attività:
</p>
<ul>
<li> di sviluppo e/o produzione e/o distribuzione e/o commercializzazione in ogni forma di
software
o sistemi/reti informatici/informatiche basati/e sulla tecnologia
Blockchain
o altri protocolli analoghi o similari ovvero
hardware
o macchinari funzionali all’impiego della medesima tecnologia;
</li>
<li> aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi comunque connessi ai possibili impieghi della tecnologia
Blockchain
o di altri protocolli analoghi o similari, inclusi i servizi di deposito fiduciario, di gestione di
wallet
, di cambio e/o compravendita di criptovalute e similari;
</li>
<li> di studio e ricerca sulla tecnologia
Blockchain
o altri protocolli analoghi o similari e le relative applicazioni;
</li>
<li> di consulenza e/o formazione, anche in ambito tecnico, economico, commerciale, giuridico e/o fiscale, in relazione ai possibili impieghi della tecnologia
Blockchain
o di altri protocolli analoghi o similari.</li>
</ul>
<h3 id="2.2">2.2</h3>
In tale ambito l’Associazione potrà anche proporre istanza per l’adesione ad altri enti di rappresentanza nazionali o sovranazionali.
</p>
<p>
<h3 id="2.3">2.3</h3>
Per
il perseguimento delle finalità innanzi indicate l’Associazione potrà anche procedere alla raccolta di fondi presso gli Associati ed i terzi.
</p>
<p>
<h3 id="2.4">2.4</h3>
In via accessoria e, quindi, non principale, l’Associazione potrà anche svolgere le attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali nei confronti degli Associati o di terzi. In
particolare essa potrà:
</p>
<ul>
<li> organizzare e commercializzare corsi di formazione o aggiornamento sul funzionamento della tecnologia
Blockchain
o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia;
</li>
<li> produrre e commercializzare materiale didattico o scientifico sul funzionamento della tecnologia
Blockchain
o sui servizi e prodotti sviluppati dal mercato che impieghino la medesima tecnologia;
</li>
<li> finanziare o svolgere direttamente attività di ricerca in ambito scientifico per favorire la più ampia diffusione della tecnologia
Blockchain
;
</li>
<li> offrire o prestare consulenza a soggetti operanti nel settore o interessati ad investire nello stesso.</li>
</ul>
<h3 id="2.5">2.5</h3>
L’Associazione potrà poi compiere ogni attività strumentale, complementare, affine o connessa, direttamente od indirettamente, con l’oggetto sopra descritto.
</p>
<p>
<h3 id="2.6">2.6</h3>
In ogni caso l’Associazione non persegue fini di lucro.
</p>
<p>
<h2 id="3">Articolo 3</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Durata">Durata</h2>
</p>
<p>
<h3 id="3.1">3.1</h3>
L’Associazione ha durata indeterminata. Il Comitato potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea degli Associati da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto.
</p>
<p>
<h2 id="4"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 4</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Fondo comune">Fondo comune</h2>
</p>
<p>
<h3 id="4.1">4.1</h3>
L’Associazione è dotata di un fondo comune costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli Associati, dalle elargizioni raccolte presso gli Associati medesimi ed i terzi, nonché dagli incassi rinvenienti
dall’eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 2, comma 4.
</p>
<p>
<h3 id="4.2">4.2</h3>
Le somme costituenti il fondo comune possono essere impiegate unicamente per il perseguimento dell’oggetto dell’Associazione.
</p>
<p>
<h3 id="4.3">4.3</h3>
Le quote di adesione, le quote annuali, le elargizioni degli Associati e di terzi ed i proventi derivanti dall’eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 2, comma 4, potranno essere raccolti, anche in quota
parte, in
criptovaluta
secondo le determinazione del Consiglio Direttivo.
</p>
<p>
<h3 id="4.4">4.4</h3>
Le somme in denaro costituenti il fondo comune, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere depositate in apposito conto corrente bancario con operatività
on-line
. Al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del conto, a tutti gli Associati potrà essere consentito di verificare le movimentazioni e le giacenze del conto corrente con modalità da convenirsi in funzione delle disposizioni
bancarie. Regole di trasparenza corrispondenti saranno adottate anche in relazione alle somme raccolte in
criptovaluta
.
</p>
<p>
<h2 id="5"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 5 </h2>
</p>
<p>
<h2 id="Associati">Associati</h2>
</p>
<p>
<h3 id="5.1">5.1</h3>
Possono aderire all’Associazione:
</p>
<p>
<h4 id="5.1.a">a)</h4>
tutte le persone fisiche:
</p>
<p>
<h5 id="5.1.a.1">a.1)</h5>
con cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
</p>
<p>
<h5 id="5.1.a.2">a.2)</h5>
che abbiano compiuto almeno diciotto anni e non sia soggetto ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell’esercizio della propria attività;
</p>
<p>
<h5 id="5.1.a.3">a.3)</h5>
che comprovino di svolgere taluna delle attività di cui all’art. 2, comma 1;
</p>
<p>
<h5 id="5.1.a.4">a.4)</h5>
per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con condanna per reati dolosi
il cui compimento sia incompatibile con gli scopi dell’Associazione;
</p>
<p>
<h4 id="5.1.b">b)</h4>
tutte le persone giuridiche o altri enti, anche privi di personalità giuridica:
</p>
<p>
<h5 id="5.1.b.1">b.1)</h5>
con sede legale o secondaria in uno dei paesi dell’Unione Europea;
</p>
<p>
<h5 id="5.1.b.2">b.2)</h5>
che siano legalmente esistenti e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell’esercizio della propria attività;
</p>
<p>
<h5 id="5.1.b.3">b.3)</h5>
che comprovino di svolgere taluna delle attività di cui all’art. 2, comma 1;
</p>
<p>
<h5 id="5.1.b.4">b.4)</h5
per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001.
</p>
<p>
<h3 id="5.2">5.2</h3>
Il soggetto che intenda essere associato deve:
</p>
<p>
<h4 id="5.2.a">a)</h4>
sottoscrivere una richiesta di adesione dichiarando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1;
</p>
<p>
<h4 id="5.2.b">b)</h4>
versare al fondo consortile la quota di adesione e la quota associativa annuale determinate dall’Assemblea degli Associati in occasione dell’approvazione del bilancio annuale.
</p>
<p>
<h3 id="5.3">5.3</h3>
L’adesione di nuovi Associati produce effetti dalla data della delibera dell’Organo di Controllo che abbia sancito la sussistenza delle condizioni per l’adesione all’Associazione.
</p>
<p>
<h3 id="5.4">5.4</h3>
Qualora, a seguito dell’accoglimento di una richiesta di adesione, risultasse che, al momento della relativa presentazione, il soggetto interessato non possedeva taluno dei requisiti di cui al comma 1, tale soggetto sarà automaticamente
escluso dall’Associazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
</p>
<p>
<h3 id="5.5">5.5</h3>
Il mantenimento della qualità di Associato negli anni solari successivi a quello di adesione è subordinato:
</p>
<p>
<h4 id="5.5.a">a)</h4>
alla permanenza dei requisiti di cui al comma 1;
</p>
<p>
<h4 id="5.5.b">b)</h4>
al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall’Assemblea degli Associati all’atto dell’approvazione del bilancio annuale.
</p>
<p>
<h3 id="5.6">5.6</h3>
Il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui al comma 1 determina l’automatica esclusione dell’Associato, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
</p>
<p>
<h3 id="5.7">5.7</h3>
Il ritardo nel versamento della quota associativa annuale comporta l’automatica sospensione dell’Associato. L’Associato in mora nel versamento della quota associativa annuale per due anni solari consecutivi è automaticamente
escluso dall’Associazione.
</p>
<p>
<h3 id="5.8">5.8</h3>
Il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato è in ogni caso dichiarato con delibera dell’Organo di Controllo.
</p>
<p>
<h3 id="5.9">5.9</h3>
E’ istituto il Libro degli Associati, in cui devono essere riportati i dati identificativi (dati anagrafici e residenza per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale e sede per quelle giuridiche e gli enti anche privi di personalità
giuridica), nonché l’indirizzo
mail
e la data di adesione. Il Libro degli Associati è tenuto a cura del Presidente dell’Associazione.
</p>
<p>
<h3 id="5.10">5.10</h3>
Per tutti i rapporti con l’Associazione, gli Associati eleggono domicilio nell’indirizzo risultante dal Libro degli Associati; è onere dell’Associato comunicare qualsiasi variazione di tale indirizzo.
</p>
<p>
<h2 id="6"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 6</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Organi del Comitato">Organi del Comitato</h2>
</p>
<p>
<h3 id="6.1">6.1</h3>
L’Associazione esercita le sue attività attraverso i seguenti organi:
</p>
<p>
<h4 id="6.1.a">a)</h4>
l’Assemblea degli Associati;
</p>
<p>
<h4 id="6.1.b">b)</h4>
il Consiglio Direttivo;
</p>
<p>
<h4 id="6.1.c">c)</h4>
l’Organo di Controllo.
</p>
<p>
<h2 id="7"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 7</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Assemblea degli Associati">Assemblea degli Associati</h2>
</p>
<p>
<h3 id="7.1">7.1</h3>
L’Assemblea degli Associati sarà competente a deliberare:
</p>
<p>
<h4 id="7.1.a">a)</h4>
sull’approvazione del bilancio annuale e sulla determinazione della quota di adesione e della quota associativa annuale, nonché del termine per il versamento di quest’ultima, restando inteso che l’importo di tali quote potrà
anche variare a seconda che gli associati siano costituiti da persone fisiche ovvero da persone giuridiche o altri enti, anche privi di personalità giuridica, e per le persone giuridiche e gli altri enti, anche privi di personalità
giuridica, a seconda della natura dell’ente o di altri parametri afferenti le relative dimensioni;
</p>
<p>
<h4 id="7.1.b">b)</h4>
sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo;
</p>
<p>
<h4 id="7.1.c">c)</h4>
sull’approvazione dell’eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di presentazione delle candidature per la nomina dei membri degli organi dell’Associazione, assicurando la più ampia rappresentatività
degli organi stessi ove il caso anche attraverso il ricorso al voto di lista;
</p>
<p>
<h4 id="7.1.d">d)</h4>
sulla modifica del presente statuto;
</p>
<p>
<h4 id="7.1.e">e)</h4>
sulle questioni
sottoposte alla relativa attenzione ad opera del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Controllo o da almeno un decimo degli Associati;
</p>
<p>
<h4 id="7.1.f">f)</h4>
sulla sospensione o sull’esclusione degli Associati ai sensi del successivo art. 18;
</p>
<p>
<h4 id="7.1.g">g)</h4>
sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
</p>
<p>
<h3 id="7.2">7.2</h3>
L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio annuale, ogni qual volta questi lo ritenga necessario od opportuno,
nonché qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli Associati ovvero almeno due membri del Consiglio Direttivo o l’Organo di Controllo.
</p>
<p>
<h3 id="7.3">7.3</h3>
L’avviso di convocazione deve contenere l’espressa indicazione dell’ordine del giorno ed essere trasmesso agli Associati, nell’indirizzo
mail
risultante dal Libro degli Associati, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
</p>
<p>
<h3 id="7.4">7.4</h3>
L’Assemblea degli Associati si riunisce solo in sede ordinaria presso la sede dell’Associazione o altrove, purché in Italia, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale - in avvio di seduta, verificata
la regolare convocazione e costituzione dell’Assemblea - chiama a fungere da Segretario per la verbalizzazione dei lavori persona di sua scelta. Il Presidente del Consiglio Direttivo regola lo svolgimento dell’Assemblea ed accerta il
risultato delle votazioni.
</p>
<p>
<h3 id="7.5">7.5</h3>
Gli
Associati possono intervenire in Assemblea solo direttamente. È, tuttavia, ammessa la partecipazione alle Assemblee anche mediante strumenti di comunicazione che consentano di identificare l’Associato a distanza ed a questi di esprimere
il proprio voto contestualmente agli Associati che partecipino personalmente alle adunanze. E’ ammessa la partecipazione alle Assemblee mediante delega o procura ma ciascun Associato può al massimo intervenire al più per conto
di altri tre Associati.
</p>
<p>
<h3 id="7.6">7.6</h3>
Ciascun Associato intervenuto in Assemblea ha diritto di esprimere un voto. Il diritto di voto non può essere esercitato dagli Associati sospesi.
</p>
<p>
<h3 id="7.7">7.7</h3>
L’Assemblea degli Associati sarà regolarmente costituita qualora all’adunanza intervenga almeno un quarto degli Associati per:
</p>
<p>
<h4 id="7.7.a">a)</h4>
l’approvazione del bilancio annuale e la determinazione della quota di adesione e della quota associativa annuale, nonché del termine per il versamento di quest’ultima;
</p>
<p>
<h4 id="7.7.b">b)</h4>
per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.
</p>
<p>
<h2 id="7.8">7.8</h2>
Per tutte le altre deliberazioni l’Assemblea degli Associati è invece regolarmente costituita
con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.
</p>
<p>
<h3 id="7.9">7.9</h3>
L’Assemblea degli Associati delibera a maggioranza degli intervenuti salvo che:
</p>
<p>
<h4 id="7.9.a">a)</h4>
per le delibere di revoca dei membri del Consiglio Direttivo e di sospensione o di esclusione di un Associato, per le quali è richiesta l’approvazione della maggioranza assoluta degli Associati con diritto di voto;
</p>
<p>
<h4 id="7.9.b">b)</h4>
per le delibere di revoca dei membri dell’Organo di Controllo, di modifica del presente statuto o di scioglimento anticipato dell’Associazione, per le quali è richiesta l’approvazione dei due terzi degli Associati con
diritto di voto.
</p>
<p>
<h3 id="7.10">7.10</h3>
Le decisioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa adozione.
</p>
<p>
<h3 id="7.11">7.11</h3>
Il Presidente provvede ad inserire il verbale della adunanza, entro 3 (tre) giorni dalla redazione dello stesso, nel Libro delle decisioni dell’Assemblea degli Associati che è tenuto a cura dello stesso Presidente. Entro il medesimo termine
il verbale deve essere pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione
on-line
a disposizione dell’Associazione o, alternativamente, trasmesso ai medesimi Associati nell’indirizzo
mail
risultante dal Libro degli Associati.
</p>
<p>
<h3 id="7.12">7.12</h3>
Le decisioni dell’Assemblea degli Associati non conformi alla legge o allo statuto possono essere impugnate dal Consiglio Direttivo, dall’Organo di Controllo o dai singoli Associati assenti o dissenzienti entro il termine di decadenza
di 60 (sessanta) giorni da quando il relativo verbale sia stato inserito nel Libro delle decisioni dell’Assemblea degli Associati. Le decisioni nulle per impossibilità o illiceità dell’oggetto possono essere impugnate dai
medesimi soggetti in qualunque momento.
</p>
<p>
<h2 id="8"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 8</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Competenze e composizione del Consiglio Direttivo">Competenze e composizione del Consiglio Direttivo</h2>
</p>
<p>
<h3 id="8.1">8.1</h3>
L’Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo cui competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni di sorta, salve quelle previste dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo,
tra le altre cose, provvede:
</p>
<p>
<h4 id="8.1.a">a)</h4>
alla tenuta delle scritture contabili richieste per legge, per statuto o, comunque, ritenute necessarie per la corretta e trasparente gestione delle attività dell’Associazione;
</p>
<p>
<h4 id="8.1.b">b)</h4>
alla redazione del bilancio annuale, con contestuale determinazione:
</p>
<ul>
<li> della quota di adesione per i nuovi Associati;</li>
<li> della quota associativa annuale da porsi a carico di tutti gli Associati e del termine per il relativo versamento;</li>
<li> della criptovaluta con cui gli Associati possano eventualmente far fronte, anche solo in parte, al versamento di tali quote;</li>
</ul>
<p>
<h4 id="8.1.c">c)</h4>
alla redazione dell’eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di presentazione delle candidature per la nomina dei membri degli organi dell’Associazione, assicurando la più ampia rappresentatività
degli organi stessi ove il caso anche attraverso il ricorso al voto di lista;
</p>
<p>
<h4 id="8.1.d">d)</h4>
alla redazione ed approvazione dell’eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle regole da osservarsi per consentire al Consiglio Direttivo di assumere le proprie decisioni mediante consultazione scritta.
</p>
<p>
<h3 id="8.2">8.2</h3>
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri compreso tra cinque e nove secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea degli Associati all’atto della nomina. Possono essere designati quali membri del Consiglio Direttivo
solo:
</p>
<p>
<h4 id="8.2.a">a)</h4>
le persone fisiche che abbiano aderito all’Associazione in proprio da almeno un anno solare;
</p>
<p>
<h4 id="8.2.b">b)</h4>
i componenti degli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all’Associazione da almeno un anno solare, restando in tal caso inteso che il venir meno, per qualsivoglia motivo, della carica
ricoperta negli organi di amministrazione delle persone giuridiche o degli altri enti che abbiano aderito all’Associazione comporterà l’automatica decadenza anche dal Consiglio Direttivo.
</p>
<p>
<h3 id="8.3">8.3</h3>
L’Assemblea degli Associati, nell’adunanza convocata per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, determina, prima di procedere alla nomina stessa, gli anni solari, non superiori a tre, di durata della carica dei membri del Consiglio
Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno solare di durata della carica.
</p>
<p>
<h3 id="8.4">8.4</h3>
La nomina a membro del Consiglio Direttivo produce effetti dalla data dell’ultima accettazione della nomina da parte dei soggetti nominati. Gli effetti di quest’ultima restano subordinati alla comunicazione dell’indirizzo
<span
class="c2">mail
del soggetto nominato per l’invio delle comunicazioni previste dal presente statuto o comunque richieste per legge.
</p>
<p>
<h3 id="8.5">8.5</h3>
Resta salva la facoltà dell’Assemblea degli Associati di deliberare la revoca anticipata di uno o più membri del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto.
</p>
<p>
<h2 id="9"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 9</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Funzionamento del Consiglio Direttivo">Funzionamento del Consiglio Direttivo</h2>
</p>
<p>
<h3 id="9.1">9.1</h3>
Il Consiglio Direttivo, ove non via abbia provveduto l’Assemblea degli Associati all’atto della relativa nomina, designa al proprio interno un Presidente.
</p>
<p>
<h3 id="9.2">9.2</h3>
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente, il quale ne provvede alla convocazione - con invito indicante luogo, data ed ora della riunione e relativo ordine del giorno - ogni qual volta lo ritenga necessario o, in ogni caso, qualora
ne faccia richiesta scritta almeno un altro consigliere. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata mediante preavviso scritto da inviarsi a ciascun consigliere ed ai membri dell’Organo di Controllo, nell’indirizzo
mail
dai medesimi comunicato all’atto dell’accettazione della nomina, almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza motivata, almeno 3 (tre) giorni prima. In mancanza delle formalità suddette,
il Consiglio Direttivo si considera regolarmente costituito con la presenza di tutti i consiglieri in carica e della maggioranza assoluta dei membri dell’Organo di Controllo.
</p>
<p>
<h3 id="9.3">9.3</h3>
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.
</p>
<p>
<h3 id="9.4">9.4</h3>
Il Presidente fissa l’ordine del giorno, includendo tra le materie da trattare quelle indicate da qualunque altro consigliere, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle questioni da affrontare vengano fornite con
congruo anticipo a tutti i consiglieri.
</p>
<p>
<h3 id="9.5">9.5</h3>
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituto con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di quelli intervenuti alla singola riunione, salvo quanto previsto
dal successivo art. 10 per l’approvazione dell’eventuale Regolamento Interno per la disciplina delle regole da osservarsi per consentire al Consiglio Direttivo di assumere le proprie decisioni mediante consultazione scritta. Ciascun
consigliere ha diritto ad un voto. E’ ammessa la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante strumenti di comunicazione che consentano l’identificazione degli stessi a distanza ed ai medesimi di
esprimere il proprio voto contestualmente ai consiglieri che partecipino personalmente alle riunioni. In nessun caso il voto può essere espresso per il tramite di un rappresentante.
</p>
<p>
<h2 id="9.6">9.6</h2>
Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono i membri dell’Organo di Controllo e possono assistere anche tutti gli Associati che abbiano fatto preventiva richiesta scritta nonché i terzi invitati dal medesimo Consiglio Direttivo.
</p>
<p>
<h3 id="9.7">9.7</h3>
Il Consiglio Direttivo potrà delegare al suo interno una o più attribuzioni, fatte salve le materie riservate per statuto all’intero organo. Lo stesso Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità
di esercizio della delega, che potrà eventualmente anche essere disgiunta o congiunta.
</p>
<p>
<h3 id="9.8">9.8</h3>
In ogni caso, il Consiglio Direttivo mantiene il potere di impartire direttive vincolanti agli organi delegati e di avocare a sé una o più operazioni rientranti nella delega, senza che ciò comporti la definitiva revoca della stessa,
salva diversa determinazione dello stesso Consiglio Direttivo.
</p>
<p>
<h3 id="9.9">9.9</h3>
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla sua nomina, provvede in ogni caso a delegare le funzioni di Tesoriere ad uno dei suoi componenti, diverso dal Presidente. Gli impieghi delle somme costituenti il fondo comune sono
di esclusiva competenza del Tesoriere in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo ed alle indicazioni dei consiglieri eventualmente delegati al compimento di singoli atti o categorie di atti nei limiti delle deleghe ad essi
conferite.
</p>
<p>
<h3 id="9.10">9.10</h3>
Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare e revocare, procuratori per determinati atti o categorie di atti, specificandone i compiti e i poteri.
</p>
<p>
<h3 id="9.11">9.11</h3>
Le decisioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa adozione.
</p>
<p>
<h3 id="9.12">9.12</h3>
Il Presidente provvede ad inviare il verbale della riunione a tutti i consiglieri ed i membri dell’Organo di Controllo, nell’indirizzo
mail
dai medesimi comunicato all’atto dell’accettazione della nomina, entro 3 (tre) giorni dalla redazione dello stesso. Entro il medesimo termine il verbale deve essere:
</p>
<p>
<h4 id="9.12.a">a)</h4>
inserito nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo che è tenuto a cura dello stesso Presidente;
</p>
<p>
<h4 id="9.12.b">b)</h4>
pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione
on-line
a disposizione dell’Associazione.
</p>
<p>
<h3 id="9.13">9.13</h3>
Le decisioni del Consiglio Direttivo non conformi alla legge od allo statuto possono essere impugnate dai singoli consiglieri assenti o dissenzienti o dall’Organo di Controllo entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni da quando sia
stata effettuata l’ultima delle comunicazioni di cui al precedente comma. Le decisioni nulle per impossibilità o illiceità dell’oggetto possono essere impugnate dai medesimi soggetti in qualunque momento.
</p>
<p>
<h3 id="9.14">9.14</h3>
E’ altresì ammessa l’impugnazione ad opera dell’Associato delle decisioni del Consiglio Direttivo direttamente lesive dei suoi diritti entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni decorrente da quando il verbale sia
stato pubblicato per la visione degli Associati.
</p>
<p>
<h2 id="10"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 10</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Decisioni del Consiglio Direttivo mediante consultazione scritta">Decisioni del Consiglio Direttivo mediante consultazione scritta</h2>
</p>
<p>
<h3 id="10.1">10.1</h3>
Su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo o di un altro consigliere, lo stesso Consiglio Direttivo potrà assumere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta secondo le modalità fissate nel Regolamento Interno
approvato dal medesimo Consiglio Direttivo.
</p>
<p>
<h2 id="10.2">10.2</h2>
Il Regolamento Interno per la disciplina delle regole da osservarsi per consentire al Consiglio Direttivo di assumere le proprie decisioni mediante consultazione scritta deve essere approvato dallo stesso Consiglio Direttivo con il voto favorevole
di almeno due terzi dei consiglieri.
</p>
<p>
<h2 id="11"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 11</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Rinuncia e cessazione dei consiglieri">Rinuncia e cessazione dei consiglieri</h2>
</p>
<p>
<h3 id="11.1">11.1</h3>
Il consigliere che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta agli altri consiglieri ed ai membri dell’Organo di Controllo negli indirizzi comunicati da tali soggetti al momento dell’accettazione della nomina.
</p>
<p>
<h3 id="11.2">11.2</h3>
La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi consiglieri.
</p>
<p>
<h3 id="11.3">11.3</h3>
Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino a che non sia ricostituita la maggioranza stessa,
salvo che detti atti siano stati già deliberati prima della cessazione o salvo che consti l’autorizzazione dell’Assemblea degli Associati al compimento dell’atto.
</p>
<p>
<h3 id="11.4">11.4</h3>
In caso di rinuncia o cessazione di un consigliere il Consiglio provvede alla nomina dei nuovi consiglieri che restano in carica per lo stesso periodo degli altri ancora in carica.
</p>
<p>
<h2 id="12"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 12 </h2>
</p>
<p>
<h2 id="Rappresentanza legale dell’Associazione">Rappresentanza legale dell’Associazione</h2>
</p>
<p>
<h3 id="12.1">12.1</h3>
La rappresentanza generale dell’Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
</p>
<p>
<h2 id="12.2">12.2</h2>
Resta, altresì, salva la facoltà del Consiglio Direttivo di conferire il potere di rappresentanza ai consiglieri eventualmente delegati in relazione alle attribuzione oggetto della delega stessa.
</p>
<p>
<h2 id="13"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 13
</p>
<p>
<h2 id="Competenze dell’Organo di Controllo">Competenze dell’Organo di Controllo</h2>
</p>
<p>
<h2 id="13.1">13.1</h2>
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto da parte dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Esso, inoltre, esercita il controllo contabile sulle attività dell’Associazione
e provvede:
</p>
<p>
<h4 id="13.1.a">a)</h4>
a verificare, con periodicità mensile, la sussistenza delle condizioni di legge e di statuto per l’adesione all’Associazione di nuovi soggetti ed a sancire, in base all’esito di tali verifiche, l’accoglimento delle
relative richieste di adesione;
</p>
<p>
<h4 id="13.1.b">b)</h4>
a verificare la permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato;
</p>
<p>
<h4 id="13.1.c">c)</h4>
a dichiarare il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato e, quindi, a seconda dei casi, la sospensione o l’esclusione degli Associati;
</p>
<p>
<h4 id="13.1.d">d)</h4>
a denunziare all’Assemblea degli Associati, per i provvedimenti del caso, le violazioni di legge o di statuto poste eventualmente in essere dai membri del Consiglio Direttivo e, ove si tratti di violazioni perseguibili d’ufficio punite
con sanzioni penali o amministrative, a denunziare dette violazioni anche all’Autorità Giudiziaria Ordinaria;
</p>
<p>
<h4 id="13.1.e">e)</h4>
a verificare che il Libro degli Associati, il Libro delle decisioni dell’Assemblea degli Associati, il Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo ed ogni altro libro o registro utilizzato per la gestione dell’Associazione siano tenuti
in conformità alle prescrizioni di legge e di statuto;
</p>
<p>
<h4 id="13.1.f">f)</h4>
a redigere una relazione sulle attività svolte nell’anno solare da presentarsi all’Assemblea degli Associati in occasione dell’adunanza convocata per l’approvazione del bilancio annuale relativo a tale anno.
</p>
<p>
<h3 id="13.2">13.2</h3>
I singoli membri dell’Organo di Controllo possono in qualunque momento prendere visione ed estrarre copia delle scritture contabili tenute da Consiglio Direttivo, del Libro degli Associati, del Libro delle decisioni dell’Assemblea degli
Associati, del Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo e di ogni altro libro o registro utilizzato per la gestione dell’Associazione, nonché, più in generale, di tutti i documenti riguardanti le attività dell’Associazione.
</p>
<p>
<h3 id="13.3">13.3</h3>
Ciascun Associato
può in qualunque momento denunciare al’Organo di Controllo le eventuali irregolarità o violazioni riscontrate nelle attività del Comitato. L’Organo di Controllo deve espressamente prendere posizione su tali denunzie
nell’ambito della relazione sulle attività svolte nell’anno solare di riferimento e, se ne riscontra la necessità, chiedere l’immediata convocazione dell’Assemblea degli Associati per le deliberazioni del caso.
</p>
<p>
<h2 id="14"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 14</h2>
</p>
<p>
<h2 id="Composizione e funzionamento dell’Organo di Controllo">Composizione e funzionamento dell’Organo di Controllo </h2>
</p>
<p>
<h3 id="14.1">14.1</h3>
I membri dell’Organo di Controllo sono nominati dall’Assemblea degli Associati. L’Organo di Controllo è composto da tre membri, scelti tra gli Associati che abbiano aderito al Comitato da almeno un anno solare all’atto
della nomina. Almeno un membro dell’Organo di Controllo, che assumerà le funzioni di Presidente del medesimo organo, dovrà essere in possesso di una laurea, o altro titolo di studio, in materie giuridiche, economiche, finanziarie
e/o contabili.
</p>
<p>
<h3 id="14.2">14.2</h3>
La nomina a membro dell’Organo di Controllo produce effetti dalla data dell’ultima accettazione della nomina da parte dei soggetti nominati. Gli effetti di quest’ultima restano subordinati alla comunicazione dell’indirizzo
mail
del soggetto nominato per l’invio delle comunicazioni previste dal presente statuto o comunque richieste per legge.
</p>
<p>
<h3 id="14.3">14.3</h3>
L’Organo di Controllo, ove non via abbia provveduto l’Assemblea degli Associati all’atto della relativa nomina, designa al proprio interno un Presidente.
</p>
<p>
<h3 id="14.4">14.4</h3>
I membri dell’Organo di Controllo durano in carica per gli anni solari, non superiori a tre, determinati dall’Assemblea degli Associati all’atto della relativa nomina. I membri dell’Organo di Controllo resteranno in carica
sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno solare di durata della carica.
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<h3 id="14.5">14.5</h3>
Resta salva la facoltà dell’Assemblea degli Associati di deliberare la revoca anticipata di uno o più membri dell’Organo di Controllo per giusta causa e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.
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<h3 id="14.6">14.6</h3>
In caso di cessazione, per rinuncia, revoca o qualsiasi altra causa, dei membri dell’Organo di Controllo dovrà essere immediatamente convocata l’Assemblea degli Associati per la nomina del sostituto che resterà in carica
per la durata originariamente prevista per il membro sostituito.
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<h3 id="14.7">14.7</h3>
L’Organo di Controllo è presieduto dal suo Presidente, il quale ne provvede alla convocazione - con invito indicante luogo, data ed ora della riunione e relativo ordine del giorno - ogni qual volta lo ritenga necessario o, in ogni caso,
qualora ne faccia richiesta scritta almeno un altro membro. La convocazione deve essere effettuata mediante preavviso scritto da inviarsi a ciascun membro, nell’indirizzo
mail
comunicato dal medesimo all’atto dell’accettazione della nomina, almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza motivata, almeno 3 (tre) giorni prima.
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<h3 id="14.8">14.8</h3>
L’Organo di Controllo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.
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<h3 id="14.9">14.9</h3>
L’Organo di Controllo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti alla singola riunione. Ciascun membro ha diritto ad un voto. E’ ammessa la partecipazione dei membri alle riunioni dell’Organo
di Controllo anche mediante strumenti di comunicazione che consentano l’identificazione degli stessi a distanza ed ai medesimi di esprimere il proprio voto contestualmente ai membri che partecipino personalmente alle riunioni. In nessun caso
il voto può essere espresso per il tramite di un rappresentante.
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<h3 id="14.10">14.10</h3>
Alle riunioni dell’Organo di Controllo possono assistere tutti gli Associati che abbiano fatto preventiva richiesta scritta nonché i terzi invitati dal medesimo Organo di Controllo.
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<h3 id="14.11">14.11</h3>
Le decisioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente dell’Organo di Controllo entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa adozione.
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<h3 id="14.12">14.12</h3>
Il Presidente provvede ad inviare il verbale della riunione a tutti i membri dell’Organo di Controllo, nell’indirizzo
mail
dai medesimi comunicato all’atto dell’accettazione della nomina, entro 3 (tre) giorni dalla redazione dello stesso. Entro il medesimo termine il verbale deve essere:
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<h4 id="14.12.a">a)</h4>
inserito nel Libro delle decisioni dell’Organo di Controllo che è tenuto a cura dello stesso Presidente;
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<h4 id="14.12.b">b)</h4>
pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione
on-line
a disposizione dell’Associazione.
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<h2 id="15"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 15</h2>
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<h2 id="Decadenza dei membri degli organi dell’Associazione">Decadenza dei membri degli organi dell’Associazione</h2>
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<h3 id="15.1">15.1</h3>
Gli Associati membri degli organi dell’Associazione decadono di diritto dalla carica per effetto della sospensione o dell’esclusione dall’Associazione stessa.
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<h2 id="16"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 16</h2>
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<h2 id="Gratuità dell’incarico dei membri degli organi del Comitato">Gratuità dell’incarico dei membri degli organi del Comitato</h2>
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<p>
<h3 id="16.1">16.1</h3>
I membri degli organi dell’Associazione non avranno diritto ad alcun compenso per l’assolvimento del proprio incarico, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate.
</p>
<p>
<h2 id="17"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 17</h2>
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<h2 id="Obblighi specifici degli Associati">Obblighi specifici degli Associati</h2>
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<h3 id="17.1">17.1</h3>
Ciascuno degli Associati, per effetto della mera adesione all’Associazione, si obbliga a:
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<h4 id="17.1.a">a)</h4>
versare la quota associativa annuale determinata dall’Assemblea degli Associati all’atto dell’approvazione del bilancio annuale;
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<p>
<h4 id="17.1.b">b)</h4>
denunziare immediatamente all’Organo di Controllo il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato;
</p>
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<h4 id="17.1.c">c)</h4>
osservare le previsioni dello statuto;
</p>
<p>
<h4 id="d">d)</h4>
tenere una condotta improntata alla lealtà, al rispetto reciproco ed alla tolleranza;
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<h4 id="17.1.e">e)</h4>
non svolgere attività oggettivamente incompatibili con l’adesione all’Associazione;
</p>
<p>
<h4 id="17.1.f">f)</h4>
tenere una condotta tale da tutelare la onorabilità e reputazione dell’Associazione.
</p>
<p>
<h2 id="18"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 18</h2>
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<h2 id="Sospensione ed Esclusione">Sospensione ed Esclusione</h2>
</p>
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<h3 id="18.1">18.1</h3>
Un Associato sarà automaticamente sospeso dall’Associazione per il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dall’Assemblea degli Associati all’atto dell’approvazione del bilancio
annuale.
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<h3 id="18.2">18.2</h3>
Nei casi di cui al comma che precede la sospensione dell’Associato è dichiarata con delibera dell’Organo di Controllo i cui effetti decorrono da quando si sia verificata la causa della sospensione.
</p>
<p>
<h3 id="18.3">18.3</h3>
E’ in facoltà dell’Assemblea degli Associati disporre la sospensione dell’Associato dall’Associazione anche qualora lo stesso sia stato nominato membro di un organo dell’Associazione stessa e, in tale veste, si
sia reso responsabile di una violazione di legge o di statuto. La sospensione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto.
</p>
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<h3 id="18.4">18.4</h3>
Un Associato sarà automaticamente escluso dall’Associazione:
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<h4 id="18.4.a">a)</h4>
qualora, a seguito dell’accoglimento di relativa richiesta di adesione, risultasse che, al momento della presentazione della stessa, tale soggetto non possedeva taluno dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1;
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<h4 id="18.4.b">b)</h4>
per il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1;
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<h4 id="18.4.c">c)</h4>
per l’avvio di una procedura concorsuale in proprio o per il passaggio in giudicato della sentenza che comporti una condanna ad una pena detentiva o l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231 del 2011;
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<h4 id="18.4.d">d)</h4>
per il ritardo nel versamento della quota associativa annuale per due anni solari consecutivi.
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<h3 id="18.5">18.5</h3>
Nei casi di cui al comma che precede l’esclusione dell’Associato è dichiarata con delibera dell’Organo di Controllo i cui effetti decorrono da quando si sia verificata la causa dell’esclusione.
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<h3 id="18.6">18.6</h3>
E’ in facoltà dell’Assemblea degli Associati disporre l’esclusione dell’Associato anche qualora lo stesso sia stato nominato membro di un organo dell’Associazione stessa e, in tale veste, si sia reso responsabile
di una violazione di legge o di statuto di grave rilevanza nonché in casi di altre gravi violazioni dell’Associato agli obblighi di cui all’art. 17.
L’esclusione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto.
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<p>
<h3 id="18.7">18.7</h3>
Le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati
aventi ad oggetto la sospensione o l’esclusione di un Associato devono essere dettagliatamente motivate
e comunicate senza indugio
all’Associato interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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<h2 id="19"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 19</h2>
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<h2 id="Penali">Penali</h2>
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<h3 id="19.1">19.1</h3>
L’Associato che, al momento della presentazione della richiesta di adesione, abbia falsamente dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, è tenuto a versare in favore dell’Associazione una penale pari
a due quote annuali di adesione, fatto salvo il diritto dell’Associazione stessa al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
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<p>
<h3 id="19.2">19.2</h3>
L’Associato che abbia omesso di
denunziare immediatamente all’Organo di Controllo il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato è tenuto a versare in favore dell’Associazione una penale pari a due quote annuali di
adesione, fatto salvo il diritto dell’Associazione stessa al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
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<h2 id="20"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 20</h2>
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<h2 id="Esercizio sociale">Esercizio sociale</h2>
</p>
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<h3 id="20.1">20.1</h3>
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio d’esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno solare successivo.
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<h2 id="21"><a href="#indice">(_^_)</a> Articolo 21</h2>
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<h2 id="$1">Clausola compromissoria</h2>
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<h3 id="21.1">21.1</h3>
Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, qualunque controversia - che abbia ad oggetto diritti disponibili - dovesse sorgere tra gli Associati o tra questi e l’Associazione o tra quest’ultima ed i membri dei relativi organi in relazione
all’interpretazione e/o all’applicazione e/o alla validità e/o all’efficacia e/o all’esecuzione del presente statuto e delle sue clausole, nonché in relazione all’adempimento, alla validità
e/o all’efficacia delle obbligazioni dallo stesso previste a carico degli Associati medesimi, sarà risolta in arbitrato rituale da un Arbitro Unico da designarsi ad opera del Presidente del Tribunale di Roma.
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<h3 id="21.2">21.2</h3>
Il Collegio giudicherà in ogni caso secondo diritto, giuste le previsioni del c.p.c., ed avrà sede in Roma.
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<h3 id="21.3">21.3</h3>
Il lodo sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione del Collegio.
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